Purtroppo c'è il problema dovuto a negozianti poco onesti che usano un prezzo inferiore al reale come specchietto per le allodole e poi con scuse varie, tipo non posso annullare lo scontrino, al massimo ti offrono un buono d'acquisto per pareggiare i conti.
Il codice del commercio dice:
"I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
Tutte le merci comunque esposte al pubblico devono sono soggette a questo obbligo; sono esclusi i prodotti sui quali si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili i prezzo di vendita.
Sono altresì esclusi pellicce, “haute coutureâ€, opere di oreficeria, gemme o antichità , il cui prezzo sia superiore ai 1.746 euro. I prezzi di oreficeria e gemme possono essere indicati su piccoli cartellini collegati al prodotto, non visibili dall’esterno."
Qualora, come a volte accade, un venditore si rifiuti di concludere la compravendita già perfezionatasi, avvedendosi solo in quel momento di aver esposto un prezzo errato, il rifiuto costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi degli artt. 1515 e ss. c.c.
In fine, è sempre fatto salvo il caso del c.d. “errore riconoscibileâ€. Ai sensi dell’art. 1431 c.c. infatti l’errore si considera riconoscibile dall’altro contraente quando in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo (in ossequio al principio di buona fede contrattuale): ad esempio, un’automobile di grossa cilindrata nuova esposta in un concessionario (ad es. una Ferrari o una Lamborghini) ad un prezzo di 1.000 Euro anziché di 100.000 Euro, è chiaro che il concessionario ha “dimenticato†due zeri nell’indicazione del prezzo dell’autovettura.